A chi è rivolto
Ai cittadini maggiorenni dell'Unione Europea residenti nel Comune
Descrizione
I cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia possono votare nel Comune di Residenza. In particolare: in occasione delle Elezioni europee possono votare per i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo; in occasione delle Elezioni Amministrative possono votare per il rinnovo degli organi del Comune (Sindaco e Consiglio Comunale).
Gli Stati che fanno parte dell'Unione Europea sono: Austria, Belgio. Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria
Come fare
Per esercitare il diritto di voto occorre presentare una domanda su appositi moduli.
Chi intende presentare la domanda puo':
- consegnarla personalmente all'Ufficio Elettorale del Comune
- inviarla per fax, posta elettronica, PEC, con la fotocopia di documento d'identita' valido.
Cosa serve
Per poter essere iscirtti nelle liste elettorali i requisiti sono:
- essere cittadini europei alla data delle elezioni;
- essere residenti nel Comune, o aver presentato la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione;
- possedere i diritti elettorali nello Stato di origine;
- non avere a carico un provvedimento giudiziario che comporti, per lo Stato di origine, la perdita dell'elettorato attivo.
Cosa si ottiene
La tessera elettorale che consente di poter esercitare il il diritto di voto nelle elezioni dove questo è previsto
Tempi e scadenze
Le domande possono essere presentate in qualsiasi periodo dell’anno.
Tuttavia, nell’anno di votazione inerente l’elezione del Parlamento Europeo, l’istanza va presentata entro e non oltre il 90° giorno antecedente la data della consultazione, non oltre il 40° giorno antecedente la data della consultazione nel caso di elezioni comunali.
Il Consiglio di Stato - Sezione Quinta - con sentenza n. 01193/2012 del 31.01.2012, ha sancito l’inapplicabilità della procedura di ammissione al voto prevista dall’art. 32 bis del d.P.R. n. 223/1967 ai cittadini dell’Unione europea che presentano domanda di iscrizione nell’apposita lista elettorale aggiunta dopo il termine di Legge, ovvero, del quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi.
Quanto costa
Nessun costo
Vincoli
L’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte è valida fino a quando l’interessato non perde i requisiti d’iscrizione: condanna penale, emigrazione in Stato estero.
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Ultimo aggiornamento: 19-02-2024, 10:53