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Con delibera di Giunta dell’Unione Val d’Enza n. 77 del 27/08/2024 è stato approvato l’Avviso pubblico domanda di contributo fondo regionale per la concessione di contributi destinati alla rinegoziazione dei contratti di locazione – Anno 2024 e annualita’ successive (in esecuzione della Deliberazione Regionale n. 760/2024).
Sono beneficiari diretti del contributo i proprietari di alloggi situati nel territorio regionale che abbiano rinegoziato il contratto di locazione secondo i criteri del successivo paragrafo “Tipologia di rinegoziazione ed entità del contributo”.
Sono beneficiari indiretti i conduttori di alloggi situati nel territorio regionale che abbiano rinegoziato il contratto di locazione secondo i criteri del successivo paragrafo “Tipologia di rinegoziazione ed entità del contributo”.
Per l’ammissione al contributo, al momento della presentazione della domanda, devono sussistere le seguenti condizioni con riferimento al locatore (L) e al conduttore (C):
- Cittadinanza italiana; (L) (C)
- oppure
- Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea; (L) (C)
- oppure
- Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche; (L) (C)
- titolarità o contitolarità del contratto rinegoziato ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda di contributo; (L) (C)
- titolarità o contitolarità di un atto di rinegoziazione del contratto di locazione secondo i criteri di cui al successivo paragrafo “Tipologia di rinegoziazione ed entità del contributo”; (L) (C)
- la stipula della rinegoziazione deve avvenire in data successiva al 02/11/2023 con riferimento alla annualità 2024 del programma, e, nelle annualità successive del programma, la stipula deve avvenire dopo il 02/11 dell’anno precedente secondo la seguente formula: anno del programma X, rinegoziazione con data successiva al 02/11/X-1 (ad esempio, con riferimento alla annualità 2025 del programma la stipula deve avere data successiva al 02/11/2024, con riferimento alla annualità 2026 del programma la stipula deve avere data successiva al 02/11/2025);
- l’efficacia della rinegoziazione non può essere anteriore alla data della stipula dell’atto di rinegoziazione stesso;
- la rinegoziazione del contratto deve essere stata registrata all’Agenzia delle Entrate;
- ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore ad € 35.000,00. Nel caso di rinegoziazione cointestata a più conduttori, la somma del valore ISEE dei nuclei a cui i conduttori appartengono non deve essere superiore ad € 35.000,00; (C)
- residenza oppure dimora abituale nell’alloggio oggetto della rinegoziazione; (C)
- non devono esistere rapporti di coniugio oppure di parentela entro il terzo grado oppure di affinità entro il secondo grado con il conduttore. (L)
L’avente diritto al contributo è il proprietario e il beneficiario indiretto del contributo è il conduttore.
Il Programma prevede due tipologie di rinegoziazione:
1) Abbassamento del canone di affitto libero o concordato
La riduzione deve essere di almeno il 20% per una durata minima non inferiore a 6 mesi. L’affitto mensile rinegoziato a carico dell’inquilino non può essere superiore a 800 €.
Il contributo che il proprietario riceverà a seguito della rinegoziazione del canone d’affitto sarà diverso in base ai mesi di durata della rinegoziazione:
- tra i 6-12 mesi: il proprietario riceverà il 70% del mancato incasso per un massimo di 1.500 € totali
- oltre 12 e fino a18 mesi il contributo sarà pari all’80% del mancato introito, per un massimo di 2.500 € totali
- oltre i 18 mesi il contributo sarà pari al 90% del mancato introito, per un massimo di 3.000 € totali
Il canone di locazione da considerare è quello specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT. Non sono considerate le spese condominiali e accessorie.
2) Modifica della tipologia contrattuale da libero a concordato e abbassamento del canone d’affitto
Il nuovo contratto a canone concordato non può avere un canone mensile superiore a € 700.
Il contributo che il proprietario riceverà sarà:
- pari all’80% del mancato incasso, calcolato sui primi 24 mesi del nuovo contratto, per un massimo di € 4.000 totali.
La riduzione del canone è la differenza tra il canone del contratto originario e quello del nuovo contratto come definito dagli accordi territoriali. Non sono considerate le spese condominiali e accessorie.
La domanda potrà essere presentata a partire dal giorno 2 Settembre 2024 e fino all’esaurimento delle risorse disponibili utilizzando il modulo disponibile all’indirizzo www.unionevaldenza.it con le seguenti modalità:
- pec all’indirizzo segreteria.unionevaldenza@pec.it
- direttamente allo sportello sociale del comune di riferimento previo appuntamento
Per i tutti i criteri di gestione e i requisiti di dettaglio del Bando si prega di prendere visione dell’Avviso allegato alla presente.
Di seguito il link alle FAQ pubblicate dalla regione Emilia Romagna:
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Ultimo aggiornamento: 04-09-2024, 09:46