A chi è rivolto
Il servizio è rivolto ai coniugi che vogliono separarsi o divorziare purchè siano residenti o abbiano celebrato o trascritto il matrimonio nel Comune di Canossa
Chi può presentare
gli sposi che intendono sottoscrivere l'accordo di separazione o di divorzio
Descrizione
Dal 2014 e' possibile, per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente:
- negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o
- se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
I coniugi possono comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'assistenza degli avvocati difensori e' facoltativa.
Competente a ricevere l'accordo e' il Comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
- residenza di uno dei coniugi
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo
E' possibile rivolgersi all'Ufficiale di stato civile del Comune solo quando non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti).
L'accordo non potra' contenere patti di trasferimento patrimoniale, ma potra' essere inserito nell'accordo un obbligo di pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.
I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di stato civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio gia' stabilite limitatamente a: - attribuzione assegno periodico - la sua revoca - la sua revisione quantitativa Non potra' costituire oggetto dell'accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (cd. liquidazione una tantum).
Come fare
E' necessario rivolgersi all'Ufficio di stato civile dove è registrato l'atto di matrimonio o al Comune di residenza dei coniugi consegnando il modulo compilato corredato del documento di riconoscimento
Cosa serve
documenti di riconoscimento degli sposi e sottoscrizione del modulo di domanda
Cosa si ottiene
separazione o divorzio
Tempi e scadenze
Fasi dell'accordo innanzi all'Ufficiale dello Stato civile:
- prenotazione di appuntamento con l'Ufficio di Stato civile previa trasmissione, allo stesso, della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi
- il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile e sottoscriveranno l'accordo di separazione o di divorzio ed in quella sede dovranno effettuare un versamento di Euro 16,00 (diritto fisso ex art. 12, c. 6 L.162/2014)
- l'Ufficiale dello Stato Civile concorderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo)
- nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto. La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.
- la conferma dell'accordo fara' decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione
ATTENZIONE: non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell'accordo, e per addivenire alla separazione/divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento
Quanto costa
Euro 16,00 diritto fisso richiesta di separazione/divorzio/modifica condizioni innanzi all'Ufficiale dello Stato civile
Accedi al servizio
Dove rivolgersi
Documenti
Contatti
Argomenti:
Ultimo aggiornamento: 04-01-2025, 11:27