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In occasione delle consultazioni elettorali del 17 e 18 novembre p.v., si ricorda che
I CERTIFICATI PER L’ACCOMPAGNAMENTO ALL’INTERNO DEL SEGGIO, PER ELETTORI
CON IMPEDIMENTI RICONDUCIBILI ALLA CAPACITÀ VISIVA ED ALLA CAPACITÀ DI
MOVIMENTO DEGLI ARTI SUPERIORI,
potranno essere rilasciati soltanto ai soggetti che presentino impedimenti riconducibili alla
capacità visiva ed alla capacità di movimento degli arti superiori; in particolare si richiama
quanto indicato dalla Regione Emilia Romagna nella nota del 3.7.2001, prot. N.ASS/RC/01/29836, che testualmente citiamo: “dovendosi considerare che poiché il suddetto certificato deve essere richiesto e rilasciato solo al diretto interessato, quest’ultimo dovrà essere ben consapevole delle motivazioni per cui ne fa domanda e dell’uso cui esso è destinato, situazione che difficilmente si può pensare ipotizzabile nei casi di soggetti affetti da gravi patologie che compromettano le funzioni superiori (es. demenze, gravi deficit intellettivi)”.
- Gli elettori non deambulanti possono votare in una sezione esente da barriere architettoniche, diversa da quella di appartenenza.
- L’elettore che presenta una menomazione fisica o sensoriale che incide sulla sua capacità di esercitare autonomamente il diritto di voto può votare con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia.
Nei casi previsti l’elettore dovrà presentare al presidente del seggio un certificato medico rilasciato
dal medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica/Medicina Legale dell'AUSL.
Gli elettori che richiedono il certificato si dovranno presentare personalmente e muniti
di:
1) documento di identità,
2) certificato elettorale,
3) documentazione medica in loro possesso. Si ricorda che la Legge 17/2003 ha previsto la possibilità, a cura del Comune, di una annotazione
definitiva sulla tessera elettorale personale, eliminando così la necessità di acquisire certificazioni
in occasioni di eventuali successive consultazioni elettorali. In allegato la circolare con gli sedi ed orari di rilascio della predetta certificazione
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Ultimo aggiornamento: 06-11-2024, 08:39