Le liste elettorali, formate e aggiornate dall'Ufficio Elettorale del Comune, possono essere rilasciate per specifiche motivazioni elettorali ai sensi dell'art. 177 comma 5 Decreto Legislativo N.196/2003, dall'Ufficio Elettorale.

Dal 1° gennaio 2004, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 196/2003, "Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di: applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso".

Normativa di riferimento


  • D. P.R. 223 , 20 marzo 1967: "Approvazione del Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali", così come modificato, a decorrere dal D.Lgs. n.196 del 30 /06/ 2003.
  • L. n. 241 del 7/ 08/1990:"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".