1. L’effettuazione della vendita di fine stagione non è soggetta ad alcuna comunicazione al Comune, ma  dovrà comunque avvenire entro i seguenti periodi: dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania e per un periodo fisso di svolgimento di 60 giorni, per i saldi invernali o dal primo sabato di luglio e per un periodo fisso di svolgimento di 60 giorni- per i saldi estivi,
  2. La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l’indicazione della natura di detta vendita.
  3. E’ obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o il ribasso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione.
  4. Al fine di non indurre il consumatore in errore, è fatto obbligo di disporre le merci offerte nelle vendite regolate al presente punto in maniera inequivocabile distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; ove tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa.
  5. La pubblicità relativa alle vendite di fine stagione deve essere presentata, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.
  6. E’ obbligatorio che la pubblicità citi, espressamente, gli estremi della Comunicazione al Comune, nonché la durata della vendita stessa.
  7. Ai fini dell’effettuazione delle vendite di fine stagione, il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla composizione merceologica sia alla qualità delle merci vendute, nonché agli sconto o ribassi dichiarati.
  8. Nel caso che per una stessa voce merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, è fatto obbligo di indicare nel materiale espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo.
  9. Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata.
  10. E’ fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all’esaurimento delle scorte.
  11. L’esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili dall’esterno del locale di vendita; gli organi di vigilanza hanno facoltà di controllo sull’effettivo esaurimento delle scorte.
  12. Gli organi di vigilanza del Comune, muniti di apposita tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere ai punti vendita per effettuare i relativi controlli.
  13. Nelle vendite di fine stagione è vietato il riferimento, nella presentazione della vendita o nella pubblicità, a fallimento, a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone.
  14. Chiunque viola le disposizioni di cui all’art. 15 del D.Lgs 114/1998 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 516,46 a lire 3.098,74 - pagamento in misura ridotta, ai sensi della L. 689/1981, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, di € 1.032,91.

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